Risposta da parte del Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione generale degli affari interni relativa a specifici quesiti posti dall'avv.Viviana Fiorella Liuzzi in relazione al diritto di accesso agli atti nella mediazione.
Published by Liuzzi e Liuzzi Studio legale e tributario Internazionale: Diritto civile, penale, tributario in Italia e Spagna in Diritto italiano, Diritto spagnolo, Diritto internazionale e dell'Unione Europea · Monday 24 May 2021 · 8:30
Tags: Avvocato, Viviana, Fiorella, Liuzzi, Istanza, Avvocato, Viviana, Fiorella, Liuzzi, al, Ministero, della, Giustizia, Organismo, di, mediazione, organismo, mediazione, roma, organismi, mediazione, roma, elenco, organismi, roma, elenco, organismi, italia, organismo, mediazione, modulo, adesione, ministero, giustizia, adesione, mediazione
Tags: Avvocato, Viviana, Fiorella, Liuzzi, Istanza, Avvocato, Viviana, Fiorella, Liuzzi, al, Ministero, della, Giustizia, Organismo, di, mediazione, organismo, mediazione, roma, organismi, mediazione, roma, elenco, organismi, roma, elenco, organismi, italia, organismo, mediazione, modulo, adesione, ministero, giustizia, adesione, mediazione
Risposta da parte del
Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione generale degli affari interni
relativa a specifici quesiti posti dall'avv.Viviana Fiorella Liuzzi
in relazione al diritto di accesso agli atti nella mediazione
Si ritiene opportuno porre all'attenzione di cittadini, avvocati, mediatori e organismi di mediazione, in quanto di interesse generale, la risposta fornita in data 11 maggio del 2021 dal Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale degli Affari Interni, in relazione ai quesiti posti dall'avv. Viviana Fiorella Liuzzi mediante istanza inviata dalla medesima al Ministero della Giustizia, in riferimento ad una specifica procedura di mediazione dalla stessa attivata, relativa al diritto di accesso agli atti della mediazione.
L'avvocato Viviana Fiorella Liuzzi ha posto al Ministero della Giustizia i seguenti quesiti:
“– se la parte convocata, in una procedura di mediazione obbligatoria, deve
necessariamente depositare il formulario di adesione alla mediazione compilato e
firmato prima del primo incontro/tentativo di mediazione;
– se la parte convocata in una procedura di mediazione obbligatoria debba
necessariamente depositare (io ritengo che la risposta sia affermativa) prima del primo
incontro la nomina /delega/procura alle liti conferita al proprio legale;
– se la parte istante ha diritto, come io ritengo abbia, di accedere alla documentazione
relativa al formulario di adesione alla mediazione depositato dalla parte convocata e
alla nomina/delega/procura alle liti conferita da quest'ultima al proprio legale.”
Nel fornire la risposta ai quesiti, il Ministero della Giustizia ha riassunto i quesiti posti come di seguito riportato:
“Pertanto l'istante ha formulato al Ministero della giustizia i seguenti quesiti:
- se la parte convocata in una procedura di mediazione obbligatoria debba necessariamente depositare il formulario di adesione alla mediazione anteriormente al primo incontro”;
- se la parte convocata in una procedura di mediazione obbligatoria debba necessariamente depositare anteriormente al primo incontro la nomina/delega/procura alle liti conferita al proprio legale;
- se la parte istante ha diritto di accedere ai sopra indicati documenti.
Il Ministero della Giustizia e specificamente il Magistrato delegato Dott. Cesare Russo, nel fornire risposta ha in primo luogo richiamato la normativa di riferimento come di seguito indicato:
“Anzitutto, l'art. 3 del d.lgs. n. 28/2010, per quanto qui interessa, stabilisce al comma 1 che “al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti”, al comma 2 che “il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9”, e infine al comma 3 che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”.
L'art. 5, comma 1-bis del medesimo decreto, nelle materie specificamente elencate, impone l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, richidendo espressamente che l'istante sia “assistito dall'avvocato”.
D'altro canto, il successivo articolo 8, al comma 1, precisa che “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”, e al comma 2 che “il procedimento si svolge senza formalità”.
L'art. 9, richiamato dal citato articolo 3, dispone infine con il comma 2 che “rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.”, mentre l'art. 7 comma 6 del d.m. 180/2010 precisa che, “fermo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso alle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti dpeositati nella propria sessione separata”.
Dopo tali premesse, nel rispondere al primo quesito sopra indicato ha confermato che:
- la normativa di riferimento non contempla alcun obbligo a carico della parte chiamata di inviare la preventiva adesione alla mediazione, essendo previsto al contrario che il procedimento si svolga senza formalità e che la parte invitata può dunque presentarsi direttamente al primo incontro.
In riferimento al secondo quesito il Ministero ha asserito che, considerato che le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato, si ritiene che la procura ad assistere il cliente, la cui firma è autenticata dallo stesso procuratore, debba essere depositata dalla parte istante e dalla parte chiamata, rispettivamente al momento della presentazione dell'istanza di mediazione e al momento dell'adesione alla procedura presso l'organismo di mediazione.
Il Ministero della Giustizia poi, nella risposta fornita, ha colto l'occasione per effettuare alcune precisazioni come di seguito indicato:
“Gli articoli 9, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 e 7, comma 6, del d.m. 180/2010 disciplinano espressamente l'accesso ai soli atti depositati nelle sessioni comuni e nelle sessioni separate, riconoscendo a entrambe le parti il diritto di accedere ai primi e a ciascuna parte il diritto di accedere agli atti depositati nella propria sessione separata, atti - questi ultimi- su cui il meidatore è tenuto a mantenere la riservatezza nei confronti delle altre parti del procedimento, essendo essi evidentemente volti a portare a conoscenza del mediatore fatti e circostanze rilevanti ai fini della composizione della controversia, che tuttavia è opportuno che le altre parti non conoscano, salvo consenso della parte interessata.
Alla stregua del disposto normativo potrebbero apparire estranei alla predetta distinzione gli atti di adesione alla procedura che sinao depositati anteriormente o, comunque, al di fuori delle sessioni, e le procure conferite ai defensori, che, per la parte istante, vanno depositate contestualmente alla presentazione dell'istanza di mediazione, mentre, per la parte chiamata, possono essere depositate anteriormente o al di fuori delle sessioni.
Cionondimeno, ritiene questa Direzione generale che gli atti di adesione e le procure debbano senz'altro includersi tra quelli soggetti al diritto di accesso, in quanto strumentali e funzionali alla stessa partecipazione al procedimento e alle singole sessioni: non potrebbero le parti intervenire in una riunione ove non avessero anteriormente o contestualmente aderito alla procedura e depositato le procure conferite ai rispettivi difensori. Tali atti, pertanto, in quanto prodromici e imprescindibili ai fini della partecipazione alle sessioni comuni, sono certamente assimilabili agli atti depositati dalle parti durante le sessioni alla stregua di un criterio interpretativo sistematico e teleologico.
Pertanto, anche ove mai fossero depositati durante una sessione separata, essi non ricadrebbero sotto la disciplina dettata dall'art. 9, comma 2 cit., non essendo diretti a portare a conoscenza del mediatore fatti e circostanze da valutare ai fini della composizione della lite, e non condividendo pertanto la ratio della tutela assicurata dalla norma citata sotto il profilo della riservatezza.
In definitiva pertanto, anche ove depositati durante una sessione separata o al di fuori di ogni sessione atti di adesione e procure devono intendersi assoggettati alla disciplina degli atti depositati durante le sessioni comuni.
Se ne deve dedurre in conclusione, che la parte istante ha sempre diritto ad ottenere l'ostensione della eventuale dichiarazione di adesione della controparte alla procedura di mediazione e che entrambe le parti hanno sempre diritto di ottenere l'ostensione della procura rilasciata dalla controparte al difensore.
Quanto, infine, alle modalità di esercizio del diritto di accesso, non si riscontrano ostacoli al rilascio di copia dei predetti documenti, potendo pertanto ciascuna parte chiederne la mera esibizione, sia l'estrazione di copia.”
Riassumendo quindi il Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale degli Affari Interni in relazione ai quesiti posti dall'avvocato Viviana Fiorella Liuzzi in relazione al diritto di accesso agli atti della mediazione ha risposto che:
- la normativa di riferimento non contempla alcun obbligo a carico della parte chiamata di inviare la preventiva adesione alla mediazione, essendo previsto al contrario che il procedimento si svolga senza formalità e che la parte invitata può dunque presentarsi direttamente al primo incontro;
- considerato che “le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato” la procura ad assistere il cliente- la cui firma è autenticata dallo stesso procuratore - deve essere depositata dalla parte istante e dalla parte chiamata, rispettivamente al momento della presentazione dell'istanza di mediazione e al momento dell'adesione alla procedura presso l'organismo di mediazione e che tale adesione può intervenire direttamente in occasione del primo incontro;
- gli atti di adesione e le procure devono senz'altro includersi tra quelli soggetti al diritto di accesso, in quanto strumentali e funzionali alla stessa partecipazione al procedimento e alle singole sessioni e anche nell'ipotesi in cui fossero depositati durante una sessione separata o al di fuori di ogni sessione atti di adesione e procure devono intendersi assoggettati alla disciplina degli atti depositati durante le sessioni comuni.Quindi la parte istante ha sempre diritto ad ottenere l'ostensione della eventuale dichiarazione di adesione della controparte alla procedura di mediazione ed entrambe le parti hanno sempre diritto di ottenere l'ostensione della procura rilasciata dalla controparte al difensore.Inoltre ciascuna parte ha diritto di chiedere sia la mera esibizione, sia l'estrazione di copia dei predetti documenti.In allegato l'estratto della risposta fornita dal Ministero della Giustizia.
***********************************************************************************************************
Il contenuto presente sul sito www.studioliuzzieliuzzi.com (Studio legale e tributario internazionale LIUZZI e LIUZZI) è puramente informativo e non costituisce attività di consulenza professionale legale o tributaria tra professionista e cliente.
************************************************************************************************************