Sentenza 985/2025 della Suprema Corte di Cassazione spagnola- Tribunal Supremo español sulla revoca di donazione in Spagna per ingratitudine e la condanna del donatario per violenza privata “delito de coacciones leves” (in spagnolo).
Published by Liuzzi e Liuzzi Studio legale e tributario Internazionale/ Bufete Internacional de abogados y Economistas Italia- España in Diritto italiano, Diritto spagnolo, Diritto internazionale e dell'Unione Europea · Friday 08 Aug 2025 · 5:45
LIUZZI e LIUZZI
Diritto penale, Diritto Civile, Diritto amministrativo,ITALIA- SPAGNA
Diritto italiano, Diritto spagnolo, Diritto internazionale e dell'Unione Europea
Italia, Spagna
Sentenza 985/2025 della Suprema Corte di Cassazione spagnola- Tribunal Supremo español sulla revoca di donazione in Spagna per ingratitudine e la condanna del donatario per violenza privata “delito de coacciones leves” (in spagnolo).
Nel Caso oggetto di ricorso per cassazione in Spagna, la “Sala de lo Civil” della Cassazione spagnola ha accolto, citando un'ampia dottrina giurisprudenziale, il ricorso presentato dal ricorrente annullando la sentenza emessa dalla Audiencia Provincial e confermando la decisione del giudice di secondo grado che aveva dichiarato ammissibile la revoca della donazione per ingratitudine.
Il Tribunal Supremo spagnolo, nell'esposizione in diritto dei “Fundamentos de derecho” ha indicato in primo luogo che l'interesse cassazionale è provato alla luce delle sentenze in cui tale Sezione della Corte di Cassazione spagnola si è occupata in merito alla revoca delle donazioni per ingratitudine.
La Corte di Cassazione in Spagna ha dunque stabilito che <<La aplicación al caso que juzgamos de la doctrina de la sala determina la estimación del recurso de casación, la casación de la sentencia recurrida y la confirmación de la sentencia del juzgado, que estimó la acción de revocación de la donación por ingratitud.>> ossia (in italiano) che “L'applicazione della dottrina al caso in esame comporta l'accoglimento del ricorso in cassazione, la cassazione della sentenza impugnata e la conferma della sentenza del tribunale che ha accolto l'azione di revocazione della donazione per ingratitudine.”
La Corte ha sottolineato che l'articolo 648.1 del Codice Civile spagnolo si applica a tutti quei comportamenti criminosi che offendono o danneggiano il donatore e che rivelano ingratitudine.
La Sezione Civile della Corte di Cassazione spagnola ha considerato che <<Los cuidados que prestó el donatario al donante con anterioridad a la donación pueden explicar los motivos que habrían impulsado al donante a favorecer al donatario, pero no constituyen una patente que autorice al donatario a realizar cualquier acto con posterioridad, y precisamente a lo que se refiere la revocación de la donación por causa de ingratitud contemplada en el art. 648 CC es al comportamiento ingrato de quien ya ha recibido la donación.>> ossia che (in italiano) “Le attenzioni prestate dal donatario al donante prima della donazione possono spiegare i motivi che avrebbero spinto il donante a favorire il donatario, ma non costituiscono un'autorizzazione al donatario a compiere qualsiasi atto successivamente, e proprio ciò a cui si riferisce la revoca della donazione per ingratitudine contemplata dall'art. 648 CC è il comportamento ingrato della persona che ha già ricevuto la donazione.”
Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione il donatario aveva cambiato la serratura della porta dell'immobile del quale il donante aveva mantenuto l'usufrutto. Di ciò si era reso conto un vicino di casa che aveva chiamato la Polizia spagnola e la Cassazione spagnola ha indivcato che tale comportantamento <<revela desprecio y desconsideración hacia la persona del donante, de cuya voluntad prescindió totalmente el donatario al cambiar las cerraduras, pues pretendió atribuirse en exclusiva un uso de la vivienda que el donante solo quiso atribuirle en el momento de su fallecimiento.>> ossia che (in italiano) “rivela disprezzo e noncuranza per la persona del donatore, la cui volontà è stata totalmente disattesa dal donatario al momento del cambio della serratura, in quanto il donatario ha rivendicato l'uso esclusivo della proprietà che il donatore voleva assegnargli solo al momento della sua morte.”
Inoltre la Cassazione ha indicato che << El hecho de que el donante se trasladara a una residencia unos días después de haber efectuado la donación a favor del demandado, que fue quien gestionó el ingreso en la residencia, no permitía al demandado arrogarse las decisiones relativas a la forma de uso y aprovechamiento de la vivienda, que solo le correspondían al propio donante en virtud de la reserva que hizo del usufructo.... >> ossia che (in italiano) “Il fatto che il donatore si sia trasferito in un'abitazione pochi giorni dopo aver effettuato la donazione a favore del convenuto, che era colui che aveva organizzato l'ingresso nell'abitazione, non consentiva al convenuto di assumere le decisioni relative alla forma di utilizzo e sfruttamento dell'abitazione, che apparteneva solo al donatore stesso in virtù della riserva di usufrutto da lui fatta.....”
e inoltre che <<El cambio de cerradura que dio lugar a la condena penal del donatario por coacciones revela un menosprecio hacia el donante, un ninguneo del donante y de su voluntad, lo que debe valorarse como un comportamiento ética y socialmente reprobable que justifica la voluntad revocatoria de la donación por parte del donante al amparo de lo dispuesto en el art. 648.1.º CC.>> ossia che (in italiano) “ Il cambio di serratura che ha dato luogo alla condanna penale del donatario per violenza privata rivela un disprezzo per il donatore, un disprezzo per il donatore e per la sua volontà, che deve essere considerato un comportamento eticamente e socialmente riprovevole che giustifica la volontà del donatore di revocare la donazione ai sensi dell'art. 648.1.º CC.”
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